Descrizione prodotto
Cos’è
La disoccupazione agricola è una prestazione economica riservata ai lavoratori agricoli dipendenti e a figure equiparate.
Si rivolge a:
Operai agricoli:
A tempo determinato: iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell’anno di competenza della prestazione.
A tempo indeterminato: assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli non accedono più alla disoccupazione agricola ma alla NASpI.
Piccoli coloni
Compartecipanti familiari
Piccoli coltivatori diretti che integrano l’iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.
REQUISITI
L’indennità spetta ai lavoratori agricoli dipendenti:
iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l’anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
con almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio:
iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni prima della domanda;
iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;
con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno di competenza dell’indennità e dall’anno precedente (requisito perfezionabile con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Per il raggiungimento dei 102 contributi, sono utilizzabili anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
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