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Naspi rimpatriati

15,00 

Cos’è

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia è una prestazione economica per coloro che hanno lavorato all’estero. L’importo è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente da decreti ministeriali.

 

A chi è rivolta

Spetta ai cittadini italiani che:

 

Hanno lavorato all’estero, sia in stati comunitari che extracomunitari, convenzionati o non convenzionati

Sono rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale

Sono rimpatriati dopo il 1° novembre 1974

Come funziona

Decorrenza e durata

Durata massima: 180 giorni

Decorrenza:

Dal giorno del rimpatrio, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è fatta al Centro per l’Impiego entro sette giorni dal rimpatrio.

Dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità, se effettuata tra l’ottavo e il trentesimo giorno dal rimpatrio.

Quanto spetta

L’importo è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento (circolare INPS 25 marzo 2024, n. 49).

 

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS attraverso:

 

Accredito su conto corrente bancario o postale

Accredito su libretto postale

Bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente

Per l’accredito su conto corrente, è necessario fornire:

 

Gli estremi dell’ufficio di riscossione

Le coordinate IBAN, bancarie o postali

 

Documenti necessari

 

I disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare:

 

se in possesso, il documento portatile U1 che attesta:

i periodi di assicurazione;

la data e il motivo della cessazione;

la qualifica del lavoratore;

tutta la documentazione che comprova l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.)

Descrizione prodotto

Cos’è

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia è una prestazione economica per coloro che hanno lavorato all’estero. L’importo è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente da decreti ministeriali.

 

A chi è rivolta

Spetta ai cittadini italiani che:

 

Hanno lavorato all’estero, sia in stati comunitari che extracomunitari, convenzionati o non convenzionati

Sono rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale

Sono rimpatriati dopo il 1° novembre 1974

Come funziona

Decorrenza e durata

Durata massima: 180 giorni

Decorrenza:

Dal giorno del rimpatrio, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è fatta al Centro per l’Impiego entro sette giorni dal rimpatrio.

Dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità, se effettuata tra l’ottavo e il trentesimo giorno dal rimpatrio.

Quanto spetta

L’importo è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento (circolare INPS 25 marzo 2024, n. 49).

 

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS attraverso:

 

Accredito su conto corrente bancario o postale

Accredito su libretto postale

Bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente

Per l’accredito su conto corrente, è necessario fornire:

 

Gli estremi dell’ufficio di riscossione

Le coordinate IBAN, bancarie o postali

 

Documenti necessari

 

I disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare:

 

se in possesso, il documento portatile U1 che attesta:

i periodi di assicurazione;

la data e il motivo della cessazione;

la qualifica del lavoratore;

tutta la documentazione che comprova l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.)

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